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Sabato, 27 Aprile 2024
Cronaca Vasto

Ottiene il ricalcolo della pensione trascorsi i termini per la ricostituzione, il tribunale di Vasto condanna l’Inps

La vicenda riguarda il caso di un pensionato a cui l’Inps aveva liquidato la pensione di vecchiaia senza considerare una consistente quota di contributi afferenti ad un'altra gestione pensionistica. Il giudice del lavoro ha accolto il ricorso

Una recente sentenza del giudice del lavoro di Vasto ha fatto chiarezza su una delicata materia che occupa di frequente le aule giudiziarie nei contenziosi nei confronti dell’Inps. Un pensionato del posto è riuscito a ottenere il ricalcolo, rivedendo in aumento l’importo della pensione trascorsi i tre anni dalla liquidazione. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso dichiarando il diritto del pensionato alla ricostituzione e alla riliquidazione della pensione di vecchiaia con la conseguente corresponsione del maggiore trattamento pensionistico.  

A commentare la sentenza, emessa nei giorni scorsi dal tribunale di Vasto, è l’avvocato Giuseppe Grande, giuslavorista del Foro di Chieti, che ha patrocinato la causa.

La vicenda riguarda il caso di un pensionato a cui l’Inps ha liquidato la pensione di vecchiaia senza considerare una consistente quota di contributi afferenti ad un'altra gestione pensionistica.

Trascorsi tre anni dalla liquidazione della pensione, in virtù della stringente normativa di settore (art. 47 Dpr 639/70), l’Istituto ritiene sempre impossibile rivedere in aumento l’importo della pensione. Considera decaduti i pensionati dalla possibilità di evidenziare errori, anche grossolani, nella quantificazione delle pensioni. Nella sentenza si è fatto applicazione di un principio innovativo, il principio della “decadenza mobile”, a vantaggio dei pensionati.

“Il cittadino – ricostruisce l’avvocato Grande -  aveva ottenuto la pensione di vecchiaia su domanda nel 2015 e solo successivamente, nel 2020, in occasione di una consulenza presso il patronato Inas-Cisl di Vasto, era stato messo a conoscenza del mancato computo nel calcolo della sua pensione di una consistente contribuzione versata nella gestione Enpals (ente di previdenza dei lavoratori dello sport e dello spettacolo), per l’utilizzo della quale era ormai decaduto secondo l’interpretazione della normativa effettuata dall’Inps. L’istituto previdenziale, infatti, pur dietro numerose richieste, aveva sempre considerato il pensionato decaduto dalla possibilità di ottenere la riliquidazione in aumento della pensione per ottenere il maggior importo che sarebbe spettato computando i numerosi anni di contribuzione versata nella diversa gestione Enplas, e ciò in quanto erano trascorsi oltre tre anni dalla prima liquidazione. Riteneva l’Istituto che il trasferimento della detta contribuzione presso la gestione in cui si chiedeva la pensione, avrebbe dovuto necessariamente essere chiesto al momento della domanda e che, in ogni caso, trascorsi tre anni dalla liquidazione, era ormai inibita qualsiasi possibilità di rivedere gli importi riconosciuti”.

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La vicenda è stata portata all’attenzione del tribunale di Vasto che ha accolto la tesi portata avanti dall’Inas-Cisl circa l’imprescrittibilità ed indisponibilità della pensione, quale diritto costituzionalmente garantito e da cui non si può mai decadere.

Il tribunale, pur a fronte della rigorosa normativa in materia, che fissa in tre anni il termine massimo entro cui è possibile far valere i propri diritti nella materia previdenziale, ha ritenuto applicabile il principio della “decadenza mobile”, per il quale unicamente il diritto ai singoli ratei del trattamento pensionistico è soggetto a prescrizione, ma non il trattamento stesso che può quindi sempre essere ricalcolato.

In particolare il giudice ha stabilito che anche “se il provvedimento di liquidazione della pensione viene impugnato giudizialmente dopo la decorrenza del triennio previsto a pena di decadenza, la pensione dovrà comunque essere ricalcolata dall’origine, ancorché dovranno essere corrisposti solo i ratei arretrati per i tre anni precedenti alla domanda giudiziale, di talché il pensionato non perde il suo diritto alla giusta misura della sua pensione, ma solo ad una parte degli arretrati”.

L’Inps, pertanto, è stato condannato alla ricostituzione della pensione di vecchiaia previo computo delle contribuzioni versate nei fondi Fpld e Enplas, conseguentemente, alla corresponsione del maggiore trattamento pensionistico e delle differenze sui ratei già riscossi nei tre anni antecedenti all’introduzione del giudizio.
 
 “I principi emessi – spiega ancora l’avvocato Giuseppe Grande - sono due: dal diritto al ricalcolo della pensione non si decade mai, la contribuzione non considerata nella liquidazione della pensione può sempre essere valorizzata/recuperata”.
 

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