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Cronaca

L'Inps gli contesta 20mila euro di disoccupazione percepita, lavoratore ex Honeywell vince il ricorso

L'uomo si è affidato al Patronato Inca Cgil, che si è rivolto al tribunale tramite l'avvocato Carmela Panebianco: si la sentenza segna un precedente in casi del genere

L'Inps gli aveva comunicato la decadenza del diritto alla Naspi (indennità mensile disoccupazione), perché aveva trovato una nuova occupazione, con un contratto a termine inferiore a 6 mesi, durante il periodo di mancato preavviso. 

In particolare, l'istituto di previdenza aveva contestato un indebito pari a 19mila 91 euro e 38 centesimi all'ex dipendente della Honeywell. Il lavoratore si è affidato al Patronato Inca Cgil che, tramite l'avvocato Carmela Panebianco, ha prche esentato un ricorso giudiziario al tribunale di Chieti. E, alla fine, ha avuto ragione: il tribunale ha annullato l'indebito. 

"La sentenza - spiega il direttore del patronato Inca Cgil Chieti, Giuseppe Visco - riveste particolare importanza, perché rappresenta un precedente per l'annullamento di eventuali indebiti che potrebbero essere notificati ai lavoratori della Honeywell che si sono rioccupati prima della scadenza del periodo di fruizione dei 2 anni di Naspi".

"L'accordo collettivo che aveva dato luogo alla Naspi, sottoscritto anche dalla Fiom Cgil di Chieti - ricorda Visco - aveva previsto la corresponsione di un incentivo e la rinuncia al mancato preavviso. Tuttavia, l'Inps ha sostenuto la tesi secondo la quale nell'incentivo pagato dalla ditta dovevano essere ricomprese anche le somme a titolo di indennità di mancato preavviso, tant'è vero che, a seguito di accertamento ispettivo, la Honeywell è stata sanzionata e costretta al versamento dei contributi per mancato preavviso, fatto questo che ha determinato l'indebito.

La giudice Ilaria Prozzo ha censurato il comportamento dell'Inps, ritenendo infondata la sua tesi. In particolare, nella sentenza si fa riferimento anche ad un pronunciamento della Corte di Cassazione su un caso analogo, con cui si ribadisce l'efficacia dell'accordo tra le parti (nel caso in specie l'accordo collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e la parte datoriale), qualora sia prevista l'espressa rinuncia al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.

"La sentenza del tribunale di Chieti, ottenuta grazie alla tutela individuale promossa dall'Inca di Chieti - conclude Visco - consolida la giurisprudenza in materia e fornisce un utile sostegno alla piena validità degli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali simili a quelli del caso Honeywell".

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