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Domenica, 28 Aprile 2024
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Sanzione da 600 mila euro dall'antitrust alla Sasi per il mancato rispetto della prescrizione biennale

A comminare la sanzione al gestore del servizio idrico integrato nel territorio dell'Ato numero 6 Chietino è stata l'autorità garante della concorrenza e del mercato

L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato a Sasi Spa, gestore del servizio idrico integrato nel territorio dell'Ato numero 6 Chietino, una sanzione di 600mila euro.
Come riferisce l'agenzia Dire, dal procedimento dell'autorità è emerso infatti che la società si è adeguata in ritardo, e solo parzialmente, agli obblighi informativi previsti dalla disciplina sulla prescrizione biennale.

Inoltre ha rigettato alcune istanze di prescrizione relative a crediti per consumi idrici fatturati dopo il 1° gennaio 2020 e risalenti a oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

Dal 1° gennaio 2020 la disciplina della prescrizione biennale (o prescrizione breve), introdotta nel nostro ordinamento dalla legge di bilancio 2018 e modificata dalla legge di Bilancio 2020, si applica anche ai servizi idrici. Da questa data dunque i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta e i gestori devono segnalare in fattura la presenza di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni prima, differenziandoli dagli altri importi, secondo le modalità previste dalla disciplina regolatoria.

Nello specifico, Sasi Spa non ha fornito una tempestiva e completa informativa ai consumatori in merito all'entrata in vigore e alla vigenza della disciplina sulla prescrizione biennale nel settore idrico e a oggi non c'è un'informativa adeguata sul sito internet della società. Secondo l'autorità, poi, il suo comportamento presenta elementi di aggressività condizionando indebitamente i consumatori, indotti a corrispondere somme non dovute sebbene regolarmente eccepite, poiché non ha accolto le istanze di prescrizione sulla base di un'indimostrata responsabilità del consumatore e non ha fornito adeguati e convincenti riscontri alle istanze e ai reclami presentati. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto che questi comportamenti integrino una pratica commerciale scorretta in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione, peraltro, a un servizio di interesse primario.

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