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Docente invalida e riservista saltata dalle graduatorie e rimasta senza lavoro: accolto il ricorso

L’ordinanza del giudice del lavoro di Chieti ha riconosciuto il diritto di una professoressa, iscritta nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, ad ottenere un incarico a tempo determinato per l'anno scolastico in corso

Un’ordinanza importante nell’ambito del diritto scolastico arriva dal tribunale di Chieti che, nei giorni scorsi, ha riconosciuto il diritto di una docente, invalida civile e riservista ai sensi della legge 68/99, con iscrizione al collocamento, ad ottenere un incarico a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/24 dopo che la stessa era stata impropriamente ritenuta “rinunciataria". Il ricorso d’urgenza era stato presentato, tramite i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, da un’insegnante inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (gps) di II fascia della provincia di Chieti in qualità di docente di sostegno alle classi e agli alunni con disabilità e di docente di discipline letterarie nelle scuole secondarie di I e II grado della provincia. 

Come spiegato dai due legali, la docente in questione aveva denunciato “una grave violazione di legge da parte dell’Amministrazione scolastica (Atp di Chieti) che aveva condotto alla mancata assegnazione dell’incarico di supplenza, nonostante avesse dichiarato, nella domanda, di essere invalida civile e riservista ai sensi della legge 68/99, avendo espresso le sue preferenze per diversi istituti. Durante le procedure di conferimento degli incarichi di supplenza, validi fino al 31 agosto o 30 giugno 2024, nel pubblicare i bollettini di nomina, l’amministrazione scolastica - Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti - aveva sostenuto che i beneficiari della riserva dei posti fossero da considerarsi in coda ai fini dei conferimenti d’incarico, rispetto a coloro che aspirassero alla supplenza in base al punteggio posseduto”.

Ma il giudice del tribunale di Chieti, Laura Ciarcia, ha pienamente condiviso le ragioni della docente, considerata illegittimamente “in coda nella graduatoria” ai fini dell’assunzione, pur essendo titolare di riserva. Per il giudice, dunque, l’amministrazione non ha rispettato l'obbligo di assegnare le quote ai "riservisti", prescindendo dal punteggio in graduatoria e il tribunale del lavoro di Chieti, sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udienza del 20 novembre scorso, ha dichiarato il diritto della docente, “in virtù della condizione di riservista ex lege 68/1999, ad essere convocata dalla seconda fascia gps della provincia di Chieti, codice d’insegnamento A022 (italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di i grado), ai fini della stipula del contratto a termine (30 giugno/31 agosto)”, condannando il Ministero dell’istruzione e le diramazioni periferiche (Ufficio scolastico regionale Abruzzo/ Ambito Territoriale di Chieti e Pescara) “a porre in essere tutte le conseguenti determinazioni finalizzate alla stipula di tale contratto”.

“La decisione, tempestiva e risolutiva – commentano i legali Esposito e Santonicola - ha messo in luce l’illegittimità dell’assunzione in coda per i riservisti tutelati dalla legge 68/1999, ribadendo che il diritto alla nomina dei colleghi, secondo un meccanismo che privilegia lo scorrimento della graduatoria in base al punteggio, non possa essere attuato a svantaggio delle categorie protette. Nel caso in esame, l’amministrazione ha illegittimamente disapplicato l’obbligo, previsto dalla legge 68/1999, di dare corretta attuazione al diritto all’assunzione delle categorie protette, avendo impropriamente considerato l’interessata quale rinunciataria per incarichi legittimamente richiesti, dovendo riconoscere la precedenza peri docenti con riserva, nell’assegnazione delle sedi disponibili e ricomprese nelle quote non sature. Il magistrato ha evidenziato, in termini di periculum in mora, che il mancato riconoscimento del diritto alla stipula del contratto avrebbe comportato un pregiudizio imminente e irreparabile, considerando il potenziale danno economico e professionale, non risarcibile, legato alla mancata assegnazione dell'incarico”.

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