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Elezioni provinciali: riaprono le urne per 16 comuni, ma con l'incognita di un ricorso al Tar

Tornano al voto gli amministratori di Casalincontrada, Castel Frentano, Cupello, Miglianico, Orsogna, Paglieta, Ripa Teatina, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Atessa, Francavilla al Mare, Ortona, San Giovanni Teatino, San Salvo

Si sono riaperte questa mattina le urne per gli amministratori di 16 comuni della provincia di Chieti, che tornano al voto per eleggere il presidente e il consiglio provinciale. Com'è noto, le elezioni di secondo livello ci sono state sabato, ma, a causa di una serie di errori nella consegna delle schede, devono ripetere il voto i rappresentanti dei comuni con popolazione da 3mila a 5mila abitanti (Casalincontrada, Castel Frentano, Cupello, Miglianico, Orsogna, Paglieta, Ripa Teatina, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina) e fra 10mila e 30mila (Atessa, Francavilla al Mare, Ortona, San Giovanni Teatino, San Salvo). 

Una decisione che ha scatenato inevitabili polemiche da parte del centrodestra, al punto che è stato presentato un ricorso d'urgenza al Tar "per ristabilire un importante e delicato momento di democrazia, cercando di non esporre l’ente ad innumerevoli ricorsi che paralizzerebbero l’azione amministrativa. Va ricordato - hanno accusato il segretario regionale della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo e il coordinatore della provincia di Chieti Luigi Leonzio - che il centrosinistra si è rifiutato di consegnare la documentazione richiesta violando norme di rilevanza penale. Riponiamo quindi fiducia nei magistrati affinché sospendano o annullano l’eccessivo decreto presidenziale da noi impugnato, fissando una nuova data per celebrare, in maniera completa, un fondamentale appuntamento elettorale".

Il vice presidente Arturo Scopino, però, contrattacca: "Il ricorso presenta moltissime criticità. Il ricorso, infatti, è stato attivato prima dell’ esito della conclusione del procedimento  elettorale, in palese violazione dell’ articolo 130 del codice del processo amministrativo. Inoltre, il ricorso dei ricorrenti non tiene assolutamente in considerazione il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il  quale nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, per cui l'invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo atto è prefigurato, mentre non possono comportare l'annullamento delle stesse operazioni la mera irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto; tale principio va, poi, applicato congiuntamente con quello di conservazione delle operazioni elettorali a tutela del risultato elettorale".

"Pertanto - prosegue Scopino - la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale. Ne consegue che le regole formali contenute nella disciplina di settore devono considerarsi strumentali, in guisa che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale".

Inoltre, sostiene il vice presidente, "l'amministrazione provinciale ha provveduto a dare pubblicazione delle elezioni del 23 dicembre sul sito della Provincia e mediante la notifica del decreto gravato a tutti i comuni e ha istituito il seggio volante. L’amministrazione provinciale è fiduciosa dell’ operato della magistratura amministrativa e nelle sedi competenti rappresenterà le ragioni a sostegno della legittimità del suo operato. Attenderemo l’esito del decreto del  Presidente del Tar di Pescara in merito alla richiesta di sospensione inaudita altera parte presentata dai ricorrenti in ordine al provvedimento gravato".

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