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Coronavirus: sospesi rinnovo della patente e revisione auto

Gli uffici sono chiusi e anche le officine: come rinnovare la patente ed effettuare la revisione auto se siamo tutti (o quasi) in quarantena?

Gli uffici sono chiusi e anche le officine: come rinnovare la patente ed effettuare la revisione auto se siamo tutti (o quasi) in quarantena a causa del Coronavirus?

Il decreto Cura Italia, emanato nei giorni scorsi dal Governo, chiarisce anche questo punto. Le scadenze sono rimandate, quindi non bisogna preoccuparsi se il documento è scaduto e la revisione anche.

Patente scaduta o in scadenza

L’articolo 104 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce testualmente "che la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 1, comma 1 e dell’articolo 35 comma 2 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, la patente di guida dei veicoli è considerata equipollente alla carta d’identità meglio definita proprio all’articolo 1 comma 1 lettera d) del citato decreto legislativo n. 445/2000. In altri termini le norme in questione prorogano fino al 31 agosto 2020 la validità e gli effetti dei documenti stabilita dall’articolo 104 del decreto legge in disamina. Di conseguenza le patenti di guida scadute (anche se da tempo remoto) o in scadenza dopo l’entrata in vigore della norma in questione, ovvero dopo il 17 marzo 2020, sono da ritenersi valide fino al 31 agosto 2020 a tutti gli effetti, ovvero sia come titolo abilitativo alla guida dei veicoli che come documento di identità".

Revisione scaduta o in scadenza

L’articolo 92, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in osservazione stabilisce che "è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova (revisione) ai sensi degli articoli 75, 78 e 80 del codice della strada. Per gli effetti di tale disposizione, salvo ulteriori diverse indicazioni, debbono intendersi prorogate al 31 ottobre 2020 tutte le revisioni che sulla carta di circolazione hanno una scadenza fino alla data del 31 luglio 2020. La norma entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto le violazioni accertate prima del 17 marzo 2020 debbono essere regolarmente contestate ed una loro riconduzione nell’ambito della sospensione sarà rimandata alle decisioni degli organi preposti alla gestione dell’eventuale contenzioso".

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