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Prorogate le scadenze dei documenti auto per l’emergenza Coronavirus

Prorogate le nuove scadenze dei documenti auto per via dell’emergenza Coronavirus

Prorogate le nuove scadenze dei documenti auto per via dell’emergenza Coronavirus. Sono state, infatti, apportate delle modifiche che consentono agli utenti di essere comunque in regola in questo particolare periodo.

La legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020) ha introdotto modifiche sulle disposizioni del decreto legge del 17 marzo, ed ulteriori aggiornamenti sono stati apportati dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Per quanto riguarda l’ambito stradale, le norme devono essere coordinate con quanto disposto con il Regolamento (Ue) 2020/698, in vigore dal 4 giugno 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 165 del 27 maggio 2020.

Patente scaduta e revisione auto

1) Con la revisione del veicolo scaduta, in questi giorni che non riesco a rinnovarla, si può circolare?

• se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;

• se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell'UE sino al 30 settembre 2020;

• se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell'UE (compresa l'Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia (3);

• i veicoli appartenenti alle categorie L, 01 e 02, immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta entro il 31 luglio 2020, essendo esclusi dall'applicazione delle proroghe contenute nel Regolamento, possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.

Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito «ripetere» (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate). Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli Umc (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.

2) Mi è scaduta la patente da qualche giorno, posso comunque guidare?

Sì. Le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020;

le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1 ° giugno 2020 ed il 31 agosto 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente;

le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra 1 ° settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.

3) Per chi ha l’attestato per guidare l’autotreno in scadenza come e quando può rinnovarlo?

Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020 è stata prorogata la validità sino al 29 ottobre 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, fatte salve eventuali future modifiche.

Ecco alcuni esempi:

le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal Codice della strada (Cds) o da norme speciali;

le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;

le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;

l'attestato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni di cui all'art. 115, comma 2, lettera a) del Cds;

l'attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni, di cui all'art. 115, comma 2, lettera b) del Cds.

4) Per chi è in possesso della Carta di qualificazione del conducente (Cqc) in scadenza, la proroga è la stessa delle patenti di guida?

No. Secondo l'art. 2 del Regolamento (UE) 2020/698, il termine di scadenza di validità del codice armonizzato "95" apposto sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente (CQC), scaduta o in scadenza nel periodo compreso tra il 1 ° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, è prorogato per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascun documento.

Pertanto, su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1 ° febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione.

Occorre coordinare le norme del regolamento con quella prevista dall'art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020

Pertanto, per le CQC rilasciate in Italia occorre distinguere:

• se hanno scadenza compresa nel periodo dal 1 ° febbraio al 29 marzo 2020, sono valide, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020 (salvo ulteriori proroghe connesse al protrarsi dell'emergenza), secondo le disposizioni più favorevoli del DL 18/2020, mentre sul territorio dei Paesi dell'Ue, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;

• se hanno scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020, la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020.

Assicurazione auto scaduta o in scadenza

Chi ha l’assicurazione auto in scadenza quanto tempo ha per rinnovarla?

Per le polizze in scadenza fino al 31 luglio 2020 è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque operante.

La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.

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