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Come richiedere la 104 a Chieti: informazioni utili

L’accertamento invalidità civile, ovvero ex legge 104 (104/92) deve essere certificata inizialmente dal proprio medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta

L’accertamento invalidità civile, ovvero ex legge 104 (104/92) deve essere certificata inizialmente dal proprio medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Il documento sarà poi inviato all’Inps di Chieti e i successivi step saranno, ovvero gli adempimenti saranno seguiti da un patronato di Chieti o dalle associazioni di categoria.

Cos’è la 104

La 104 è una Legge del 5 febbraio 1992 “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Si rivolge ai disabili e anche a chi vive con loro e li assiste principalmente.

Come presentare la richiesta

Innanzitutto serve la certificazione, che può rilasciare solamente un medico certificatore. L’elenco completo è possibile consultarlo sul sito dell’Inps, dopo aver effettuato l’accesso con il proprio Pin o Spid.

La domanda dovrà essere abbinata al numero di certificato emesso entro un massimo di 30 giorni. L’Inps, dopo aver ricevuto la domanda, rilascerà una ricevuta e, nel contempo, trasmetterà telematicamente la richiesta alla Asl.

A chi spetta la 104

Di seguito le categorie che, oltre agli invalidi civili, usufruiscono delle agevolazioni della Legge 104:

  • disabili con contratto di lavoro dipendente, incluso part-time;
  • genitori biologici, adottivi o affidatari di figli disabili, anche non conviventi;
  • coniugi lavoratori dipendenti di soggetti affetti da disabilità grave;
  • lavoratori dipendenti parenti di individui disabili (entro il secondo grado di parentela);
  • lavoratori dipendenti parenti o affini entro il terzo grado di parentela (zii, nipoti, bisnonni e bisnipoti nel caso in cui i genitori o il coniuge del disabile siano ultra 65enni, e in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei suddetti);
  • conviventi di fatto e unioni civili, come previsto da circolare dell’Inps n.38 del 2017.

Permessi retribuiti

permessi retribuiti spettano sia all’invalido sia a chi se ne prende cura. Al lavoratore disabile spettano 3 giorni di riposo al mese, anche frazionabili in ore, oppure riposi giornalieri di una o due ore.

Per i genitori con figli disabili è previsto il prolungamento del congedo parentale fino al compimento dell’ottavo anno di vita del figlio (fatto salvo che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati), 3 giorni di permesso mensile, riposi orari fino a 2 ore al giorno nel caso in cui il figlio disabile abbia meno di 3 anni.

Spettano 3 giorni di permesso mensile, che possono essere richiesti anche senza preavviso, a genitori, coniugi e parenti accreditati di un disabile o invalido maggiorenne.

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