Vinta la prima battaglia della Ugl autoferro Abruzzo
L’organizzazione sindacale Ugl Autoferro, dopo una lunga trattativa, non riteneva di firmare l’accordo di II livello aziendale del 26.10.2015 in quanto, a suo giudizio, discriminatorio verso i lavoratori. Da qui l’azione sindacale della Ug, sempre dalla parte dei lavoratori, non si è mai fermata e le energie profuse hanno portato ad un risultato che era quello che l’Ugl si era prefissato per la tutela dei propri iscritti.
A tal proposito è opportuno ricordare che 6 lavoratori iscritti Ugl avevano manifestato, qualche mese dopo, la volontà di fare ricorso individuale a riguardo dell’applicazione del contratto sottoscritto dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Faisa-Cisal e, si ripete, non sottoscritto dalla O.S. Ugl Autoferro. A questo punto veniva incaricato l'avvocato Annamaria Tanzi del foro di Teramo, convenzionata UGL che cura tutti gli aspetti legali dei lavoratori iscritti, al fine di adire alla giustizia e tutelare gli interessi di questi 6 lavoratori. Il 29.09.2020 il giudice del lavoro del Tribunale di Chieti emette 6 sentenze a favore dei lavoratori ricorrenti, dichiarando l’inapplicabilità del contratto sia nella parte economica che normativa. Queste sentenze rappresentano un risultato molto importante sia per la parte economica che normativa dove, in quest’ultima specialmente, viene riconosciuto il limite invalicabile del principio fondamentale di libertà, di organizzazione e di attività sindacale. E’ quindi illecita la pretesa datoriale aziendale di esigere il rispetto dell’accordo aziendale anche dai lavoratori dissenzienti perché iscritti ad un sindacato non firmatario. Ciò, perché, si ribadisce, il contratto collettivo aziendale non può vincolare i lavoratori esplicitamente dissenzienti e appartenenti ad una organizzazione sindacale diversa da quelle che hanno stipulato il contratto.
Dal punto di vista economico, l’accordo aziendale ha determinato l’eliminazione/riduzione di elementi entrati a far parte della retribuzione individuale sia per legge per loro stessa natura, e sia perché riconosciuti fin dall’assunzione e/o in corso di rapporto ai dipendenti in misura fissa per molti anni. Tra gli elementi retributivi riconosciuti ai lavoratori, vi sono trattamenti che riconosciuti mensilmente in virtù di precedenti accordi aziendali, in misura fissa da oltre 20 anni, anche in funzione delle particolari mansioni svolte, rappresentano dei “diritti acquisiti” al patrimonio del singolo dipendente ovvero posizioni già consolidatesi dal punto di vista patrimoniale, che hanno finito per ingenerare una legittima aspettativa da parte del beneficiario e, come tali, non possono essere modificati in senso peggiorativo dalla Contrattazione Collettiva Aziendale successiva. Alla luce delle sentenze, verrà intrapreso nei prossimi giorni un percorso nei confronti dell’azienda Tua SpA affinché, tali diritti, vengano riconosciuti ai lavoratori (compreso i nuovi assunti). Diversamente non saranno escluse altre iniziative, comprese ulteriori vie legali. Ugl, sempre dalla parte dei lavoratori.
F.to la segreteria regionale abruzzo “Ugl autoferro" Giuseppe Lupo