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Economia

Il tribunale di Chieti annulla indebito Inps di 90mila euro: “Errore imputabile all’ente erogatore”

Con questa motivazione il giudice ha annullato un indebito per compensi professionali derivanti dall’ingiunzione di pagamento promossa dall’Inps

Il tribunale di Chieti ha annullato un indebito di 89.109,54 euro, più 2.135 euro di spese per compensi professionali derivanti dall’ingiunzione di pagamento promossa dall’Inps nei confronti di un pensionato. Secondo il giudice l’indebito riscontrato dall’istituto non è dovuto quando derivante “da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato.

È il patronato Inca Cgil Chieti a commentare la sentenza, ricostruendo la vicenda.

“Cinque anni fa – spiegano -  l’Inps aveva effettuato una ricostituzione d’ufficio di una pensione di reversibilità di un orfano inabile in quanto il titolare della pensione aveva iniziato un’attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato dal mese di maggio del 2002, circostanza questa che avrebbe dovuto immediatamente comportare la revoca della pensione in quanto incompatibile e non cumulabile con redditi derivanti da attività lavorativa di qualsiasi genere (salvo determinate eccezioni non riscontrabili nel caso di specie). Nello specifico l’Inps aveva contestato al pensionato la mancata segnalazione dell’inizio dell’attività lavorativa, imputando all’interessato la responsabilità dell’indebito”.

Il patronato Inca Cgil, tramite l’avvocato Rocco Carabba, ha impugnato, per conto del pensionato, il provvedimento di indebito sostenendo che “il debito derivava da un errore dell’Inps che in realtà era a conoscenza da subito dell’inizio dell’attività lavorativa a tempo pieno ed indeterminato, come documentato dall’estratto contributivo proveniente dall’Inps che costituisce documentazione attestante, con riferimento a ciascun lavoratore, i versamenti previdenziali effettuati in suo favore suddivisi in periodo di riferimento, tipologia di contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi, retribuzione o reddito e riferimenti d lavoro. Pertanto non era necessario che il pensionato comunicasse l’inizio del rapporto di lavoro essendo questa informazione già in possesso dell’Inps che avrebbe dovuto procedere immediatamente alla revoca della prestazione”.

Quindi l’annullamento da parte del tribunale di Chieti dell’indebito riscontrato dall’Inps.

L’avvocatura Inps, tramite ChietiToday, vuole precisare il fatto che è stato interposto appello di fronte alla Corte d’appello dell’Aquila e che il giudizio è ancora pendente.

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