rotate-mobile
Economia

Imu 2016, il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto

La legge di stabilità 2016 ha introdotto l'abbattimento dell'imposta del 25 % per le abitazioni locate a canone concordato e la riduzione della base imponibile per le abitazioni cedute in comodato gratuito ai figli

La società Teateservizi srl ricorda ai cittadini che il 16 giugno 2016 scade il termine per il pagamento dell’acconto Imu 2016.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 1221 del 29/04/2016, sono state confermate le aliquote Imu adottate con delibera n. 702 del 06/09/2014. Nulla è dovuto ai fini Tasi.

L’Imu e la Tasi  non si pagano per le abitazioni principali, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1/A8 e A/9.

NOVITA’ 2016

La legge di stabilità 2016 ha introdotto, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, le seguenti novità in materia di Imu:
-    abbattimento dell’imposta del 25 % per le abitazioni locate a canone concordato;
-    riduzione della base imponibile del 50% per le abitazioni cedute in comodato gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: il conduttore deve avere dimora abituale e residenza anagrafica nell’abitazione; il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate; il  comodante deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso comune in cui è situato  l’immobile ceduto in comodato e non deve possedere altre abitazioni in Italia;  l’abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale, non devono essere censite nelle categorie A1/A8/A9.

Tale agevolazione viene conferma anche se il contribuente, oltre all’abitazione ceduta in comodato e alla propria abitazione principale, possiede  altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quelle abitative.
-    Esclusione dell’IMU  per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.
-   Sono esenti i terreni agricoli ricadenti in zona svantaggiata secondo i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
-    Sono inoltre esenti dall’IMU, indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola. 

Per maggiori informazioni, ci si può rivolgere presso gli uffici della società, in Via Vicoli, 17 (Palazzo De Pasquale), dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 ed il pomeriggio del lunedì dalle 15.00 alle 17.00 (centralino 0871/35931 – fax. 0871/3593829), oppure sul sito internet www.comune.chieti.it ovvero www.teateservizi.com o inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica  info@teateservizi.it. o  info@pec.teateservizi.it

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Imu 2016, il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto

ChietiToday è in caricamento