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Cronaca

All'Ufficio Casa disponibili i modelli per i contributi integrativ​i

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ChietiToday

L’Assessore alle Politiche della Casa, Dario Marrocco, in relazione alla concessione dei Contributi Integrativi per il canone di locazione 2010, rende noto che, presso l’Ufficio Politiche per la Casa, sito in Viale Amendola n.53, sono a disposizione i modelli per la richiesta dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere per l’anno 2013 di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431.


La concessione dei contributi è assoggettata alla sussistenza dei requisiti riferiti al nucleo familiare dei richiedente:
1.    Cittadinanza italiana o Stato di provenienza (gli immigrati devono possedere il certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o 5 anni nella medesima regione;
2.    Residenza nel Comune di Chieti;
3.    3.1: (fascia A) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima dichiarazione), rapportata i mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2012 (Euro 12.506,00) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%; 3.1 (fascia B) reddito annuo imponibile complessivo non superiore ad Euro 15.853,63 rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 24%.
I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all’anno 2012, il canone va riferito all’anno 2013. Alla voce “importo reddito complessivo imponibile” va inserito il totale del reddito imponibile riferito all’anno 2013, alla voce “importo del canone corrisposto” va inserito il totale annuo del canone pagato nel corso del 2012.
Se il canone non è stato pagato per l’intero anno, anche il reddito va rapportato ai mesi di pagamento del canone.
Il reddito convenzionale (Euro 15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.
Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 21 della legge 5.08.1978 n. 457: “qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%;
4.    Indicazione del numero componenti del nucleo familiare del richiedente il contributo e dei figli a carico;
5.    Canone mesi di efficacia del contratto (numero complessivo di mensilità da pagare nell’anno 2013);
6.    Dati relativi al contratto di locazione registrato (tipo contratto, soggetto con il quale ha stipulato il contratto di affitto, data e numero di registrazione dell’atto);
7.    Categoria catastale dell’alloggio (sono escluse le categorie catastali: A1, A8 A9);
8.    Non sono ammissibili contributi ai soggetti usufruenti di alloggi di Edilizia residenziale Pubblica;
9.    I contributi di cui al terzo comma, art. 11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni di cui ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98);
10.    Presenza di sfratto esecutivo.
 
Si ricorda che l’art. 2, comma 3 del D.M. 7.6.1999 stabilisce quanto segue: “I Comuni fissano l’entità dei contributi secondo il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza sul canone del reddito nonchè con riferimento ai seguenti criteri:
1.    Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1 (fascia A) l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad Euro 3.098,74 annuo;
2.    Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 3.2 (fascia B) l’incidenza del canone sul reddito va riduta fino al 24% e il contributo da assegnare non dovrà essere superiore ad Euro 2.324,05 anno.
Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per analoghe singolari situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino a un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui ai punti 3.1 (fascia A) e 3.2 (fascia B) possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

Il modello di domanda è disponibile presso: l’Ufficio Politiche per la Casa sito in Viale Amendola, 53 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00; presso il Sindacato Inquilini e Proprietari del territorio. E’ inoltre scaricabile presso il sito www.comune.chieti.it.

Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Politiche per la Casa – Tel 0871/341606 – Fax 0871/411579.

Le domande devono essere presentate all’Ufficio Archivio e Protocollo dell’Ente sito presso la sede della Banca d’Italia entro e non oltre il 27 settembre 2014.

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