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Cronaca

Giudice del lavoro reintegra dipendente dell’Atc: "Licenziamento illegittimo"

L'azienda, che aveva licenziato la lavoratrice "a causa di obiettive esigenze economiche" aveva poi assunto un'altra unità lavorativa con le stesse mansioni

Sentenza importante sugli ambiti territoriali di caccia: il giudice del Lavoro di Chieti ha reintegrato una dipendente dell’Ambito Territoriale di Caccia Chietino-Lancianese.

La lavoratrice, S.M., era stata licenziata nel luglio 2013 “a causa di obiettive esigenze economiche aziendali, dovute ad una diminuzione delle entrate e alla necessità di procedere alla riorganizzazione del personale” secondo l’Atc, e aveva ha chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.

 Il giudice del lavoro Ilaria Prozzo, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento facendo rilevare nella sentenza la manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento addotto dall’Ente nei confronti della lavoratrice, disponendo la reintegra della stessa sul posto di lavoro in precedenza occupato. Una decisione determinata sia dal fatto che l’Ente non aveva dato prova effettiva della dichiarata situazione di crisi che, al contrario, è risultata smentita dalla documentazione contabile prodotta dallo stesso Ente e sia dalla condotta tenuta dall’Ente nella decisione di assumere un’altra unità lavorativa con le stesse mansioni della lavoratrice licenziata.  

Il ricorso era stato presentato dalla Uil Tucs, che tramite il segretario regionale, Mario Miccoli, commenta: “Questo licenziamento e l'intera vicenda risentono pesantemente del clima creato dalla legge Fornero, che ha reso più facile per i datori di lavoro addurre presunte ragioni di ordine economico a giustificazione di un licenziamento. Anche per questo la legge va abolita o quanto meno corretta in modo consistente”.  

“Questa pronuncia giudiziale- spiega l’avvocato Massimiliano Matteucci, difensore della lavoratrice -è importante perché segue le linee giurisprudenziali dettate dalla Cassazione sugli Ambiti Territoriali di Caccia provinciali, che essendo disciplinati direttamente dalla legge su aspetti sostanziali che concernono la stessa composizione dei loro comitati, perseguendo fini che trascendono da una dimensione puramente privata in quanto attuativi della normativa comunitaria e nazionale  in materia di caccia e protezione della fauna selvatica, avendo forme di finanziamento non collegate al mercato ed essendo soggetti ai poteri di controllo e di vigilanza da parte degli enti pubblici territoriali, devono essere considerati a tutti gli effetti Enti Pubblici».

Questo riconoscimento- conclude Matteucci, -ha permesso dunque alla lavoratrice di chiedere l’applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, che prevede, al contrario del rapporto di lavoro privatistico,  la reintegrazione per i dipendenti degli Enti Pubblici ingiustamente licenziati anche quando l’Ente ha meno di 15 dipendenti”.

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