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Pec: entro il 29 novembre la comunicazione al Registro delle imprese

Entro martedì 29 novembre, tutte le imprese costituite in forma societaria e iscritte al Registro delle imprese hanno l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta certificata allo stesso, pena sanzioni

E’ ormai prossima la scadenza per la comunicazione al Registro delle imprese del proprio indirizzo di Pec (posta elettronica certificata) fissato per il 29 novembre prossimo, giorno di entrata in vigore dell’art. 16, c. 6, del D.L. 185/2008 (convertito, con modificazioni, con L. 2/2009).

Lo rende noto la Camera di Commercio di Chieti che informa che sono tenute a tale adempimento entro questa data tutte le imprese costituite in forma societaria e iscritte nel registro delle imprese. Nello specifico, i soggetti obbligati alla comunicazione sono le società di capitali e di persone (comprese le società semplici); le società cooperative; le società in liquidazione e le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

La domanda d’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata va presentata dal legale rappresentante dell’impresa, ovvero dai professionisti individuati dall’art. 31, comma 2-quinquies, della L. 24 novembre 2000, n° 340, mediante la “Comunicazione Unica” di cui all’art. 9 del D.L. 7/2007, e utilizzando la modulistica registro imprese/REA (modulo S2, riq. 5, nei soli campi relativi all’indirizzo di p.e.c.).

In alternativa alle normali modalità di predisposizione e invio delle pratiche al Registro delle imprese (Comunica-Starweb e Comunica-Fedra), è anche disponibile una procedura semplificata on line sul sito www.registroimprese.it che consente, al legale rappresentante della società, munito di firma digitale, di procedere all’adempimento gratuitamente e più rapidamente.

Il mancato rispetto del citato termine (29 novembre 2011) comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. in capo al legale rappresentante dell’impresa tenuta all’adempimento in questione.

“Si tratta di un adempimento necessario per il quale la legge prevede sanzioni – spiega il segretario generale della Camera di Commercio di Chieti Paola Sabella – ma che consente indirettamente alle imprese di dotarsi di uno strumento di sicurezza nel trasferimento delle informazioni e di documenti via web. La Pec infatti fornisce al mittente la prova legale dell’invio e la certezza della consegna. Al mittente, infatti, verrà inviata una ricevuta che attesta, con data e orario, la consegna al destinatario del proprio messaggio, con lo stesso valore legale delle raccomandate con avviso di ricevimento ma con evidente risparmio di tempo e di denaro”.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il sito www.ch.camcom.it  nel quale è disponibile anche un’apposita guida,  nonché il sito www.registroimprese.it.

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