rotate-mobile
Attualità

Covid-19, misure restrittive per 33 comuni in Abruzzo: il testo dell'ordinanza

Confermati nella fascia a rischio Chieti e gli altri 9 comuni limitrofi, diventano sorvegliati speciali altri 7 comuni della provincia. L'ordinanza numero 13 firmata dal presidente della Regione

Firmata ieri l'ordinanza regionale numero 13 con le nuove restrizioni per 33 Comuni abruzzesi.

Tra conferme e 'new entry', sono questi i Comuni attualmente ritenuti 'ad alto rischio', a causa dell'aumento dei contagi di Covid-19: In provincia di Chieti restano confermate le restrizioni a Bucchianico, Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina; nella provincia di Pescara i comuni a rischio sono Caramanico Terme, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore e Turrivalignani, Castiglione a Casauria e Torre dei Passeri; in provincia di Teramo Silvi, Pineto, Roseto e nella provincia dell'Aquila Ateleta, Cagnano Amiterno, Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli e Roccaraso.

Diventano invece sorvegliati speciali dalle Asl i comuni di Paglieta, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Frisa, Castelfrentano, Roccamontepiano e Casalincontrada nel Chietino e Abbateggio, Carpineto della Nora, Civitaquana e Rosciano nel Pescarese dove si potranno valutare a breve ulteriori restrizioni.

Le misure restrittive, che saranno applicate dal 7 marzo fino a nuova comunicazione, sono le seguenti:

  • divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori summenzionati, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori indicati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente provvedimento.

  • Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i Comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

  •  Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta,i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. 

  • Sono sospese le attività sportive anche se svolte nei centri sportivi all'aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzato dagli enti di promozione sportiva

Scuole e università

  • L'ordinanza regiona proroga la didattica a distanza per primarie, secondarie di prime e secondo grado, statali e paritarie fino al 14 marzo. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  • È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonchè le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
  •  Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE. Restano confermate tutte le disposizioni precedenti relativamente ai percorsi Its, Ifts e IeFP, a quelli autorizzati ed erogati a pagamento dagli organismi di formazione accreditati, nonchè a quelli finanziati nell'ambito del programma Garanzia Giovani e nell'ambito del Por-Fse 2014/2020.
  • È consentita in presenza la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa che siano coinvolti in percorsi di formazione continua. Per i tirocini extracurriculari restano confermate tutte le disposizioni delle ordinanze regionali 101 e 103 del 2020.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Covid-19, misure restrittive per 33 comuni in Abruzzo: il testo dell'ordinanza

ChietiToday è in caricamento