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I centri estetici possono restare aperti in zona rossa: la sentenza del Tar

La sentenza del Tar del Lazio, in data 16 febbraio 2021, annulla il Dpcm in vigore nella parte in cui esclude gli estetisti dai servizi alla persona erogabili in zona rossa: “Sono luoghi sicuri”

Una sentenza di merito del Tar del del 16 febbraio 2021 ha dichiarato nullo il Dpcm in vigore nella parte in cui discrimina i centri estetici e le estetiste, la cui chiusura è stata disposta fin dal 3 novembre scorso, nelle aree in zona rossa.

La notizia è stata diffusa da Confestetica, che poche settimane fa aveva promosso il ricorso, dopo aver chiesto più volte invano spiegazioni via pec alla presidenza del Consiglio. 

“La presidenza del Consiglio (Conte 2), tramite l’Avvocatura dello Stato, non ha saputo giustificare l’arbitrio, l’eccesso di potere, la discriminazione, l’irrazionalità, l’illogicità e l’illegittimità dei Dpcm che hanno disposto la chiusura dei centri estetici sin dal 03/11/2020 nelle zone rosse senza alcuna motivazione” spiega l’associazione di categoria in una nota.

Secondo i giudici amministrativi i centri estetici, servizi alla persona al pari di barbieri e parrucchieri, non potevano essere chiusi dal Governo: "la discriminazione fra le attività dei parrucchieri/barbieri e dei centri estetici non risulta supportata da una base istruttoria o da evidenze scientifiche" scrivono. Per questo, "la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 10, lett. ii), deve essere annullata nella parte in cui, in combinato disposto con l’allegato n. 24, esclude gli estetisti dai servizi alla persona erogabili in zona rossa".

Centri estetici aperti a Chieti: "Controlli rigorosi"

La sentenza di merito n. 01862/2021 emessa ieri ribadisce quindi che i centri estetici sono luoghi sicuri. Lo fa citando anche le linee guida stabilite da Inail e dal Cts lo scorso 13 maggio “nelle quali, di contro alle scelte poi attuate nei Dpcm si stabiliva che l’estetista lavora in ambienti generalmente singoli e separati (cabine) e le prestazioni tipiche comprendono già misure di prevenzione del rischio da agenti biologici alle quali ci si deve attenere rigorosamente nello svolgimento della normale attività professionale”.

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