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Caccia al cinghiale anche oltre il coprifuoco: l'ordinanza regionale nelle zone soggette a restrizioni

Marsilio firma una nuova ordinanza in materia di caccia di selezione del cinghiale, vigilanza volontaria e allenamento dei cani nelle aree soggette a limitazione degli spostamenti per l'epidemia da Covid-19

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza n.16 inerente disposizioni in materia di controllo faunistico di caccia di selezione, allenamento cani in aree soggette a limitazione degli spostamenti e vigilanza ittica e venatoria.

L'ordinanza consente lo svolgimento delle seguenti attività nelle aree soggette a limitazione degli spostamenti: controllo delle popolazioni di cinghiale con lo spostamento degli addetti consentito all’interno del territorio provinciale di competenza anche oltre le ore 22; caccia di selezione al cinghiale, "al fine di perseguire l'equilibrio faunistico delle specie, per limitare i danni alle colture nonché per mitigare il potenziale pericolo di collisioni stradali con esemplari di fauna selvatica" si legge nell'ordinanza. L'attività potrà essere svolta da cacciatori di selezione, in possesso dei necessari requisiti, nel territorio del comune di residenza, domicilio o abitazione e dell’ATC di iscrizione/ammissione.

L'ordinanza specifica che la caccia di selezione è limitata ai soli residenti anagraficamente in Abruzzo ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. La caccia di selezione è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Per gli spostamenti occorre rispettare il divieto di circolazione dalle 22 alle 5.

L'ordinanza regionale su controllo e selezione cinghiali

L'ordinanza regionale disciplina le attività di monitoraggio faunistico, nelle date che saranno indicate dalla Regione, in forma individuale, o al massimo in coppia sull’intero territorio regionale, con l’obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale entro le ore 24; l'allenamento e l'addestramento dei cani impiegati nell’ambito del prelievo venatorio e degli interventi di controllo faunistico; la vigilanza ittica e venatoria volontaria che può essere esercitata dagli agenti di polizia giudiziaria nominati dalle Province nell’ambito del territorio provinciale di propria pertinenza, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione.

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