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Al via il bando per il contributo affitti: un aiuto per le famiglie in difficoltà

Le domande si possono presentare entro il 10 ottobre. Sindaco e assessore Raimondi: "Dopo il Covid, famiglie e imprese sono attanagliate da rincari e crisi economica"

È stato pubblicato il bando per usufruire delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione con riferimento a contratti di locazione registrati entro il 2021 e canoni di locazione relativi all’anno 2021. Le domande dovranno pervenire entro le 12 di lunedì 10 ottobre. Le istanze, compilate, firmate (la mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione) e corredate di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere presentate preferibilmente: a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.chieti.it, in casi residuali possono essere presentati anche a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Chieti in corso  Marrucino 81, oppure attraverso i patronati e i Caf convenzionati con il Comune: Caf Uci, via Papa Giovanni XXIII (tel. 0871.403177); Inca-Cgil, via Valera 4 e via De Virgiliis 4/a (tel. 0871.33901/565390); Movimento cristiano lavoratori, via Pescara 183 (tel. 0871.552860).

“Si tratta di un bando molto atteso, perché dopo il Ccovid, i rincari e la crisi che famiglie e imprese vivono stanno facendo sentire il loro peso, aumentando il numero delle persone che vivono difficoltà economiche temporanee – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle politiche della casa Enrico Raimondi – Si tratta di un trend più che confermato dopo la pandemia, da qui il bando che consentirà di sostenere gli sforzi di cittadini e cittadine che vivono tali condizioni, nonché di quanti hanno una situazione di indigenza storicizzata. Con l’avviso si arriverà alla definizione di una graduatoria degli aventi diritto per l’erogazione di un sostegno alle spese sostenute nel 2021 e riguarderà i contratti registrati all’Agenzia delle entrate entro tale annualità. Potranno fare richiesta i cittadini residenti a Chieti che rientrano in una delle fasce fissate in base a Ise (Indicatore situazione economica) e Isee (Indicatore situazione economica equivalente) titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato esclusivamente ad uso abitativo”.

Tre le fasce Isee previste per la misura:

Fascia A: Ise reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime Inps anno 2021 (13.405,08 euro circolare Inps 197 del 23/12/2021) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%.  Il contributo concedibile non può, in ogni caso, essere superiore a 3.100 euro.

Fascia B: Isee - reddito annuo convenzionale complessivo non superiore a € 15.853,63. Tale reddito convenzionale è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'Ise che non deve essere superiore a 18.000 euro e rispetto a cui l'incidenza del canone dì locazione risulti non inferiore al 24%. Il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a 2.325 euro.

Fascia Covid 19: lo stesso decreto conferma l'ampliamento dei beneficiari del Fondo (art. 1 comma 4 del D.M. 12.08.2020) anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito rispetto all'anno precedente a causa dell'emergenza Covid-19 superiore al 25% e che siano in possesso di un Isee non superiore a  35.000 euro. Tale riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'Isee corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021. 

Se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione, oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art.2 del DM 7.6.1999 (nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale), l'Isee viene ridotto automaticamente del 25% dall'applicativo di calcolo e, comunque, nell'importo massimo pari a 15.853,63 euro. Si precisa che le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso in cui venga dichiarato un reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, sarà cura del Comune richiedere certificazione ai Servizi sociali attestante l'assistenza economica da parte delle strutture del Comune o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con indicazione dei dati anagrafici e copia di valido documento di riconoscimento di colui che fornisce sostegno economico).

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