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Obbligo di comunicare alla Regione se si torna da fuori e mascherina anche all'aperto se non si può tenere la distanza

Il presidente Marsilio ha firmato il nuovo provvedimento che impone il controllo quotidiano della temperatura per chi arriva in Abruzzo e consente la riapertura dei mercati

Obbligo di indossare la mascherina anche all'esterno, nei casi in cui non sia possible garantire la distanza interpersonale di 1 metro e obbligo, per chi rientra in Abruzzo da altre regioni, di comunicare alla Regione il proprio arrivo, per poter essere controllate sul fronte sanitario per un periodo di 15 giorni.

È il contenuto dell'ordinanza numero 54 firmata oggi (domenica 3 maggio), dal presidente della Regione, Marco Marsilio. Ecco, nel dettaglio, a quali regole dovranno attenersi gli abruzzesi, oltre a quelle previste dal decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 26 aprile scorso.

  1. Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, da lunedì 4 maggio raggiungeranno il territorio abruzzese da altre regioni italiane, sono obbligate a segnalare la propria presenza sul territorio regionale, in modalità telematica oppure al numero verde regionale 800 595 459, per l’opportuna presa in carico da parte del locale servizio di Igiene, epidemiologia e sanità Pubblica (Siesp) responsabile dell’area di arrivo e al Comune di residenza o di domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio sanitario della Regione Abruzzo
  2. Tutte le persone provenienti da altre regioni sono obbligate, per i prossimi 15 giorni o fino a diverso provvedimento, a controllare quotidianamente la propria temperatura corporea, comunicando tempestivamente al Siesp competente per territorio qualora la temperatura superi i 37,5 gradi; devono inoltre mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro, usare la mascherina e igienizzare le mani per evitare il rischio di trasmissione del Coronavirus anche nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio regionale, negli spazi chiusi e in casa. Non sono soggetti al predetto obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, né i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina
  3. Tutte le persone presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) sono obbligate, per i prossimi 15 giorni o sino a diverso provvedimento, a indossare la mascherina anche negli spazi aperti qualora non sia possibile mantenere distanziamento sociale
  4. L'accesso alle attività commerciali al dettaglio, per limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, a meno che non ci sia necessità di portare con sé minori, disabili o anziani
  5. Riaprono i mercati scoperti, purché ci si attenga alle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei Comuni competenti per territorio: obbligo, sia per gli addetti alle vendite sia per gli acquirenti, di transitare con guanti e mascherine per coprire naso e bocca; ogni amministrazione comunale deve preventivamente assegnare i posteggi temporanei e stabilire la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area, comunque non superiore a due acquirenti per ogni postazione di vendita; i Comuni devono individuare un responsabile per l’attuazione delle misure nazionali e regionali legate all’emergenza Covid 19 che coordini sul posto gli addetti, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, per assistere clienti e operatori del mercato e garantire le misure di prevenzione e sicurezza; il perimetro esterno dell'area di mercato dovrà essere limitato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei a fare in modo che ci siano varchi controllatri di accesso separati da quelli di uscita; l'accesso e l'uscita all'area del mercato dovranno essere separati, tramite un percorso a una sola direzione, per limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; nell'area del mercato ci si dovrà attenere alla distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare assembramenti; le attrezzature di vendita dei singoli operatori dovranno essere distanziate di almeno 2 metri e mezzo; non potranno esserci più di due operatori per postazione.
  6. Le amministrazioni comunali possono prevedere ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza nei mercati 
  7. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il sindaco del Comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato, che preveda presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita, sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro e il rispetto del divieto di assembramento, oltre alle disposizioni sui percorsi di accesso e uscita separati previsti per i mercati scoperti.

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